Al momento, l’esenzione (nei Paesi Bassi recepita come “l’aliquota zero IVA”) è relativa a cosiddette “imbarcazioni marittime”. Non è necessario che queste imbarcazioni marittime siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare. Tuttavia, la Commissione europea ha indicato che questa disposizione non è sufficientemente stringente.
Revisione dell’esenzione dell’Iva
Tenendo in considerazione quanto detto sopra, i prerequisiti per l’esenzione dell’Iva verranno specificati in maniera più stringente. Dal (presumibilmente) 1° gennaio 2018 verrà considerata un’imbarcazione marittima soltanto un’imbarcazione che viene utilizzata per almeno il 90% per trasporti in alto mare.
Conseguenza della revisione dell’esenzione dell’IVA
La conseguenza della revisione dell’esenzione dell’Iva è che tale esenzione dell’imposta non si applica più alla fornitura e all’approvvigionamento di imbarcazioni e servizi a imbarcazioni che operano per meno del 90% al di fuori della zona delle dodici miglia. Secondo il nuovo regolamento in tale situazione l’imbarcazione non è più considerata un’imbarcazione marittima. Ciò include traghetti, rimorchiatori o yacht che vengono operati commercialmente. Anziché 0%, verrà da ora in poi addebitata l’IVA al 21%. Se viene addebitata un’aliquota IVA errata, l’Ente preposta alla riscossione può imporre un’ammenda pari ad un massimo di € 5.278.
Implicazioni per la sua organizzazione
È importante verificare se questa revisione abbia delle conseguenze per la sua organizzazione. E’ sicuro che si tratta di un servizio o una fornitura a un’imbarcazione marittima? O vuole sapere come gestire questa modifica a livello amministrativo? Non esiti a contattare uno dei nostri specialisti IVA.
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