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Ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e di royalty: nuovo regime dal 1 gennaio 2021
La situazione cambierà a partire dal 2021: i pagamenti di interessi e royalty alle entità affiliate in giurisdizioni designate a basso tasso di imposizione saranno soggetti alla nuova ritenuta alla fonte. Lo stesso vale anche in situazioni di abuso, ad esempio quando i pagamenti di interessi e royalty vengono aggirati in modo poco attinente. La ritenuta alla fonte viene riscossa con un'aliquota pari all’ aliquota massima dell'imposta sulle società. Per il 2021 l’aliquota ammonta al 25 percento. Se si applica un trattato fiscale, l'aliquota può essere ridotta di conseguenza.
Quanto illustrato vale anche per le aziende con una presenza reale nei Paesi Bassi, e, quindi, non solo per le cosiddette “società con caselle postali”.
Lo scopo della ritenuta è evitare che i Paesi Bassi continuino a essere utilizzati come porta d'ingresso per i flussi di interessi e di royalty verso giurisdizioni a basso tasso di imposizione e in situazioni di abuso.
La nuova ritenuta alla fonte sarà riscossa solo sui pagamenti tra entità collegate. Ci riferiamo quindi al caso in cui un azionista abbia un influsso diretto o indiretto sul processo decisionale tale da determinare l'attività dell’entità. Ciò avviene se l'azionista può esercitare, direttamente o indirettamente, il 50% o più dei diritti di voto previsti dallo statuto.
Come indicato, la ritenuta alla fonte si applica solo ai pagamenti a favore di entità associate in giurisdizioni designate a basso tasso di imposizione. Le giurisdizioni a basso tasso di imposizione in questo caso sono le giurisdizioni con un'imposta sugli utili con un'aliquota legale pari o inferiore al 9% e i paesi che figurano nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative dell'UE.
Per il 2021, le giurisdizioni designate a basso tasso di imposizione sono i seguenti paesi: Anguilla, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Figi, Guam, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Oman, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Isole Turche e Caicos, Emirati Arabi Uniti, Samoa Americane, Isole Vergini Americane e Vanuatu.
Oltre ai pagamenti diretti alle entità affiliate in giurisdizioni designate a basso tasso di imposizione, la ritenuta alla fonte si applica anche in situazioni di abuso. Vi è abuso nel caso di costruzioni artificiali con l'obiettivo di evitare la ritenuta alla fonte olandese. Ad esempio, quando un pagamento di interessi a una giurisdizione designata a basso tasso di imposizione viene artificialmente deviato attraverso una società intermedia con poca sostanza.
Una costruzione è considerata artificiale se viene realizzata senza motivazioni commerciali che riflettano la realtà economica. Se la sostanza rilevante a livello della società intermedia che riceve i pagamenti riflette la realtà economica, ciò indica che la costruzione creata non è artificiale, ma questo non è un fattore decisivo.
Se la costruzione è considerata artificiale, occorre considerare se lo scopo principale o uno degli scopi principali della costruzione è quello di evitare la ritenuta alla fonte.
Se il destinatario con poca sostanza rilevante non ha sede in una giurisdizione designata a basso tasso di imposizione e trasferisce il pagamento direttamente a un'entità in una Giurisdizione designata a basso tasso di imposizione, si presume che lo scopo principale della costruzione sia quello di evitare l'imposta.
Le entità olandesi possono richiedere in anticipo all’agenzia delle entrate la certezza del diritto sotto forma di Advance Tax Ruling (accordo fiscale preventivo).
Sebbene in linea di principio, la ritenuta alla fonte sia dovuta dall'agente incaricato della ritenuta, l’agenzia delle entrate può, in determinati casi, imporre un'imposta preventiva anche al beneficiario o, addirittura, ai membri del consiglio di amministrazione dell'agente incaricato della ritenuta.
Contatto
Per esaminare la possibilità di avviare un'attività nei Paesi Bassi, vi invitiamo a contattare, in italiano, il dott. Robert Brinks.
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